CSQA Certificazioni

CSQA Certificazioni

Condividi

CSQA è un ente di Certificazione Ispezione Formazione

CSQA è un Ente di certificazione che offre un’ampia gamma di servizi di certificazione, assessment, ispezione e formazione nei settori dell’agroalimentare e del packaging, dei beni di consumo, della ristorazione, dei servizi tecnici e professionali (laboratori, ICT, energia, società di ricerca, gestione rifiuti, società di consulenza, ecc), della PA e dei servizi alla persona. Sin dalla sua fondazione nel 1990, assume un ruolo di leadership a livello nazionale nei settori “agricoltura” e “alimenti e bevande”. Infatti oltre ad essere il primo ente italiano accreditato nel food, nel 2000 creerà il primo disciplinare per la certificazione volontaria di filiera controllata, che successivamente diventerà il documento di riferimento per lo sviluppo della UNI 10939, diventata poi ISO 22005. In questi anni di crescita continua, CSQA ha saputo incontrare le esigenze di una clientela sempre più vasta e differenziata, sviluppando i propri servizi in numerosi settori e ottenendo importanti accreditamenti e riconoscimenti europei e internazionali. Attraverso una struttura capillare di filiali in Italia e all’estero, più di 200 dipendenti e una rete di 400 professionisti che si contraddistingue per competenza, professionalità e affidabilità, garantisce audit indipendenti in 31 Paesi, supportando l’internazionalizzazione delle aziende italiane. Attraverso il Centro di Formazione, CSQA offre servizi di formazione a catalogo, in-house, e-learning, a diversi livelli di approfondimento, in Italia e all’estero. I docenti, selezionati sulla base di solide esperienze e adeguate capacità relazionali, garantiscono una preparazione efficace e specializzata. Organizza corsi online, webinar e seminari utili a conoscere e approfondire novità e cambiamenti in diversi ambiti. Per offrire un servizio completo e strutturato, CSQA ha fondato anche la prima scuola di Management agroalimentare in Italia: www.scuolacsqa.it

27/10/2026

Per essere competitivi non basta offrire prodotti o servizi di qualità.

Occorre anche dimostrare, con evidenze verificabili, di operare in modo affidabile, trasparente e responsabile.
Con il 𝐬𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 "𝐅𝐢𝐝𝐮𝐜𝐢𝐚 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚" raccontiamo come la certificazione contribuisca a ridurre l'incertezza nei rapporti economici e a rafforzare la fiducia tra imprese, istituzioni e mercato.

Scopri il nuovo approfondimento sul sito CSQA: 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢

26/10/2026

𝐏𝐅𝐀𝐒 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐦𝐛𝐚𝐥𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢: 𝐝𝐚𝐥 𝟏𝟐 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐜𝐤𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠

Le PFAS sono sostanze chimiche sintetiche usate perché resistono ad acqua, grassi e alte temperature. Sono 𝐧𝐨𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 “𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢” perché persistono a lungo nell’ambiente. Possono entrare nella filiera agroalimentare da molte strade: acqua, suolo, mangimi, materie prime, materiali a contatto con gli alimenti e, in alcuni casi, attrezzature di lavorazione.
Per questo l’Unione europea ha via via rafforzato i controlli. Oggi le imprese devono confrontarsi con due fronti normativi distinti.

𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢
Il Regolamento (UE) 2023/915 fissa tenori massimi per quattro PFAS (PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS), considerate sia singolarmente sia come somma. I limiti riguardano carni e frattaglie, pesci, crostacei, molluschi bivalvi e uova. Come riferimento sanitario, l’EFSA ha indicato nel 2020 una dose settimanale tollerabile di 4,4 ng per kg di peso corporeo per la somma delle quattro sostanze.

𝐈𝐦𝐛𝐚𝐥𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢
Con il 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 (𝐔𝐄) 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟒𝟎 (𝐏𝐏𝐖𝐑), dal 12 agosto 2026 non si possono immettere sul mercato imballaggi per alimenti che superano queste soglie di PFAS:
• 25 ppb per singola PFAS (analisi mirata)
• 250 ppb per la somma delle PFAS misurate
• 50 ppm per le PFAS totali, comprese quelle polimeriche

📌 La norma riguarda soprattutto i materiali trattati o rivestiti per resistere a grassi e umidità.
𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞? Non basta analizzare il prodotto finito. 𝐈𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐏𝐅𝐀𝐒 𝐯𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐇𝐀𝐂𝐂𝐏 e gestito lungo tutta la filiera. Le aree da presidiare sono la provenienza delle materie prime, l’acqua e i mangimi, la qualifica dei fornitori di packaging, le attrezzature, i controlli analitici proporzionati al rischio e la rintracciabilità.

✅ 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐈𝐒𝐎 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎, 𝐅𝐒𝐒𝐂 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎, 𝐁𝐑𝐂𝐆𝐒 𝐞 𝐈𝐅𝐒 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨. Non sostituiscono gli obblighi di legge, ma aiutano a organizzare i controlli e a documentare le misure adottate.

🔗 Nell’approfondimento sul sito CSQA trovi le sei aree di prevenzione nel dettaglio e il quadro normativo completo. 𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢.
PFAS · sicurezza alimentare · Regolamento PPWR · imballaggi a contatto con alimenti · HACCP

23/10/2026

𝐁𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨, 𝐥’𝐔𝐄 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐝𝐞 𝐢𝐥 𝐑𝐞𝐠. 𝟐𝟎𝟏𝟖/𝟖𝟒𝟖: 𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐔𝐄 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐢

Il 20 ottobre Parlamento europeo e Consiglio dell’UE hanno raggiunto un 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐮 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 (𝐔𝐄) 𝟐𝟎𝟏𝟖/𝟖𝟒𝟖, il testo che disciplina 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐝 𝐞𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐢.

L’obiettivo è doppio: 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐫𝐫𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 e 𝐫𝐚𝐟𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, senza toccare i principi fondamentali della produzione biologica. Le novità riguardano tutta la filiera, dalle aziende agricole agli allevamenti, dai trasformatori agli importatori.

📌 𝐋𝐨𝐠𝐨 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐔𝐄 𝐬𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢
I prodotti provenienti da Paesi terzi con sistemi riconosciuti equivalenti potranno continuare a essere venduti come biologici. Per usare il logo europeo, però, dovranno rispettare requisiti supplementari: coltivazione su suolo vivo, benessere animale, metodi di trasformazione e regole di produzione e controllo allineate a quelle UE.
Viene esclusa anche la possibilità, prevista nella proposta iniziale della Commissione, di apporre il logo su prodotti con meno del 5% di ingredienti extra UE non conformi a questi requisiti.

🌱 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝟏𝟏 𝐏𝐚𝐞𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟑𝟔
Il riconoscimento dei sistemi biologici di Paesi come Argentina, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, oggi in scadenza a fine 2026, viene esteso al 31 dicembre 2036. Una scelta che dà continuità agli scambi e stabilità alle filiere internazionali.

📊 𝐒𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢
Per chi vende direttamente al consumatore prodotti biologici sfusi, l’esenzione dalla certificazione si allarga:
• fatturato annuo da 20.000 a 40.000 euro
• volumi venduti da 5.000 a 10.000 kg l’anno
L’esenzione riguarda la certificazione, non il rispetto delle norme di produzione e commercializzazione biologica né gli eventuali controlli.

Sono previsti inoltre 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐬𝐮 𝐳𝐨𝐨𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐚 (in particolare pollame), 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐢𝐦𝐢 𝐞 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚𝐜𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚, conversione al biologico, tempi di attesa dopo i trattamenti veterinari, prodotti per pulizia e disinfezione e fertilità del suolo in serra. Dal 31 dicembre 2031 la Commissione diffonderà buone pratiche per prevenire le contaminazioni tra biologico e convenzionale, oggi gestite in modo disomogeneo tra Stati membri.

𝐋’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐮𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢: l’obiettivo è chiudere l’iter entro il 31 dicembre 2026. Per le imprese è il momento di verificare l’impatto su etichettatura, certificazione, requisiti produttivi e controllo dei fornitori.

🔗 𝐓𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚̀, 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨, 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐂𝐒𝐐𝐀: 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐢 𝐢𝐥 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢.
agricoltura biologica · Regolamento UE 2018/848 · logo biologico europeo · certificazione biologica · importazioni biologiche

22/10/2026

𝐅𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐒𝐨𝐯𝐫𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝟏𝟎𝟎 € 𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐚-𝐯𝐢𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝟒𝟎 € 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐛𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢 𝐒𝐐𝐍𝐙 𝐞 𝐈𝐆𝐏

Il Fondo per la Sovranità Alimentare mette a disposizione 4,75 milioni di euro per il 2026. Le risorse vanno agli allevamenti bovini da carne: quelli della linea vacca-vitello e quelli che producono secondo i disciplinari SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia) o IGP.

La misura è attuata dalle Istruzioni Operative AGEA n. 87 del 15 ottobre 2026, in applicazione del decreto interministeriale del 22 dicembre 2025. Le domande sono aperte da oggi.

📊 𝐆𝐥𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢
- fino a 40 € a capo per i bovini nati e allevati in Italia secondo disciplinari SQNZ o IGP
- fino a 100 € a capo per i bovini di razze da carne o a duplice attitudine della linea vacca-vitello
𝐈 𝐝𝐮𝐞 𝐚𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 e, se le richieste superano le risorse disponibili, gli importi vengono ridotti in proporzione

📌 Chi può accedere
Possono accedere le aziende iscritte al Registro delle imprese e all’Anagrafe delle aziende agricole, con fascicolo aziendale aggiornato e registrate nella Banca Dati Nazionale (BDN). Devono inoltre soddisfare 𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢:
- adesione da almeno tre anni a un’organizzazione di produttori riconosciuta
- adesione da almeno tre anni a un Consorzio di tutela riconosciuto
- un contratto di filiera di almeno tre anni con un trasformatore, un ingrassatore, un macello o un’impresa di commercializzazione

⏳ 𝐋𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟐𝟑 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA). Il modulo arriva precompilato con i dati aziendali e quelli della BDN.

Un punto da tenere presente: la certificazione SQNZ conta per l’accesso all’aiuto ma non dà diritto al contributo in modo automatico. 𝐂𝐒𝐐𝐀, 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐐𝐍𝐙, 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚.

🔗 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢, 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐞 𝐬𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐩𝐢𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐂𝐒𝐐𝐀: 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢.

Fondo Sovranità Alimentare · SQNZ · linea vacca-vitello · zootecnia da carne · contributi AGEA

21/10/2026

𝐈𝐒𝐎 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐞𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟓: 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚 +𝟏𝟎,𝟗%. 𝐀 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐨𝐫𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐜𝐲𝐛𝐞𝐫𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐭𝐚̀ 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚

📊 I dati dell’ISO Survey 2025 contano oltre 𝟑,𝟐 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨 al 31 dicembre 2025, rilasciati su 18 norme internazionali. Rispetto al 2024, sulle 16 norme presenti in entrambe le edizioni, la crescita è del 10,9%.

La base resta quella dei sistemi di gestione “classici”:
𝐈𝐒𝐎 𝟗𝟎𝟎𝟏 (qualità): 1.611.729 certificati, +9,3%
𝐈𝐒𝐎 𝟏𝟒𝟎𝟎𝟏 (ambiente): 739.390, +9,3%
𝐈𝐒𝐎 𝟒𝟓𝟎𝟎𝟏 (salute e sicurezza sul lavoro): 599.532, +10,5%

Ma le crescite più forti riguardano altri ambiti, legati alla gestione del rischio e alla resilienza delle organizzazioni:
𝐈𝐒𝐎 𝟑𝟕𝟎𝟎𝟏 (prevenzione della corruzione): +85,4%
𝐈𝐒𝐎 𝟐𝟐𝟑𝟎𝟏 (continuità operativa): +36,7%
𝐈𝐒𝐎/𝐈𝐄𝐂 𝟐𝟕𝟎𝟎𝟏 (sicurezza delle informazioni): +29,9%
𝐈𝐒𝐎 𝟓𝟎𝟎𝟎𝟏 (gestione dell’energia): +23,2%

𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞: la 𝐈𝐒𝐎 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎 arriva a 68.271 certificati (+14,7%).
🤖 Quest’anno l’indagine include per la prima volta 𝐝𝐮𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞. La 𝐈𝐒𝐎/𝐈𝐄𝐂 𝟒𝟐𝟎𝟎𝟏, sui sistemi di gestione dell’intelligenza artificiale, conta 271 certificati. La 𝐈𝐒𝐎 𝟑𝟕𝟑𝟎𝟏, sulla gestione della compliance, ne conta 1.018.

I numeri mostrano che le imprese usano sempre di più la certificazione per gestire i rischi, essere più competitive e guadagnare la fiducia di clienti e stakeholder. Riguarda anche temi nuovi come l’AI e la compliance.

🔗 𝐓𝐫𝐨𝐯𝐢 𝐥𝐚 𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐂𝐒𝐐𝐀, 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢

ISO Survey · certificazione dei sistemi di gestione · ISO/IEC 27001 · ISO 37001 anticorruzione · ISO/IEC 42001 intelligenza artificiale

20/10/2026

Quando acquistiamo un prodotto o scegliamo un servizio, ci aspettiamo che quanto viene dichiarato sia vero.

È un gesto quotidiano, fondato sulla fiducia.
Con il quinto capitolo di "𝐅𝐢𝐝𝐮𝐜𝐢𝐚 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚" raccontiamo come la certificazione contribuisca a rafforzare questa fiducia attraverso verifiche indipendenti, trasparenza e responsabilità.

Perché la fiducia non tutela solo chi acquista.

Tutela anche chi lavora ogni giorno nel rispetto delle regole.

Scopri il nuovo approfondimento sul sito CSQA, link nei commenti.

19/10/2026

𝐔𝐍𝐈 𝐈𝐒𝐎 𝟐𝟏𝟒𝟎𝟏: 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨

La Fiorida - Agriturismo Beauty Farm **** è la 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐂𝐒𝐐𝐀 secondo lo standard UNI ISO 21401. Situtata a Mantello, in Valtellina, e gestita dalla famiglia Vanini, l’azienda agricola e agrituristica riunisce in un solo modello allevamento, coltivazioni, trasformazione di latte e carne, ristorazione e ospitalità.
La norma UNI ISO 21401 è lo standard internazionale che rende misurabile e definisce i requisiti di un 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞. Copre insieme gli aspetti ambientali, sociali ed economici dell’attività.

🌱 Sul piano ambientale la certificazione riconosce scelte già in atto:
• pannelli solari e una caldaia a biomassa alimentata a cippato;
• un impianto a biogas che usa i reflui dell’allevamento bovino;
• il ricorso alla produzione interna e alle filiere corte;
• l’attenzione al benessere animale.

📌 𝐋𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐝 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨. Rientrano qui il benessere e la sicurezza dei lavoratori e la formazione del personale. Contano anche il legame con la comunità locale, le visite didattiche per gli ospiti e le collaborazioni con produttori e artigiani della zona.

Gli impegni dell’azienda sono stati formalizzati in una politica aziendale e in obiettivi di sostenibilità specifici, con il coinvolgimento diretto della direzione. CSQA ha poi valutato il sistema di gestione con audit e verifiche indipendenti.
Secondo Viola Vanini, Amministratore Unico di La Fiorida, fissare “obiettivi precisi” permette di misurare i progressi e di capire dove migliorare.
Per Maria Chiara Ferrarese, Direttrice Generale e AD di CSQA, il percorso mostra come la sostenibilità nel turismo possa passare “da principio generale a sistema concreto di gestione”.

🔗 𝐍𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐂𝐒𝐐𝐀 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐢 𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐋𝐚 𝐅𝐢𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚: 𝐢𝐥 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐞̀ 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢.

UNI ISO 21401 · turismo sostenibile · strutture ricettive · certificazione di sostenibilità · agriturismo

16/10/2026

𝐄𝐍 𝟏𝟖𝟐𝟖𝟔:𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐞 𝐀𝐈 𝐀𝐜𝐭: 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐈𝐀 𝐚𝐝 𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨

Il 14 ottobre 2026 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato la Decisione di esecuzione (UE) 2026/2274. La decisione inserisce tra le norme di riferimento la EN 18286:2026, elaborata da CEN e CENELEC, che è la 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐈 𝐀𝐜𝐭 (Regolamento UE 2024/1689).

Perché conta? L’articolo 17 dell’AI Act chiede a chi fornisce sistemi di IA ad alto rischio di avere un sistema di gestione della qualità documentato e proporzionato. Fino a oggi però mancava un riferimento tecnico condiviso su come costruirlo. La EN 18286 serve proprio a questo: dice in modo concreto come rispettare l’obbligo.

📌 Gli ambiti coperti dalla norma:
• governance e responsabilità
• gestione del rischio
• controllo dei processi
• documentazione e tracciabilità
• monitoraggio dopo l’immissione sul mercato
• miglioramento continuo

🤖 𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚̀
Secondo l’articolo 40 dell’AI Act, un sistema conforme a una norma armonizzata già pubblicata si presume conforme ai requisiti coperti da quella norma. Questo però non rende automaticamente conforme l’intero sistema di IA e non cancella gli altri obblighi del fornitore.
Applicare la norma è volontario. Si rivolge soprattutto a chi sviluppa e fornisce sistemi di IA ad alto rischio, per esempio in sanità, istruzione, risorse umane, infrastrutture critiche e servizi pubblici. I vantaggi indicati:
• gli obblighi di legge diventano processi verificabili
• meno incertezza su come interpretare la norma
• audit più semplici
• più fiducia da parte di clienti, utenti e istituzioni

La EN 18286 si affianca ad altri due standard: la 𝐈𝐒𝐎 𝟗𝟎𝟎𝟏 (gestione della qualità) e la 𝐈𝐒𝐎/𝐈𝐄𝐂 𝟒𝟐𝟎𝟎𝟏 (sistemi di gestione dell’intelligenza artificiale). Chi già usa questi due standard può quindi integrarla in un percorso unico di governance.

🔗 𝐍𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐂𝐒𝐐𝐀 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐡𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐈 𝐀𝐜𝐭. 𝐈𝐥 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐞̀ 𝐧𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨.
AI Act · EN 18286 · norma armonizzata · sistemi di IA ad alto rischio · sistema di gestione della qualità

15/10/2026

𝐍𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠: 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢, 𝐞𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐞 𝐢𝐦𝐛𝐚𝐥𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐚𝐮𝐫𝐢𝐫𝐞

Dal 27 settembre 2026 si applicano in Italia le 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠. Arrivano dalla Direttiva (UE) 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition, recepita con il D.Lgs. 30/2026.

𝐏𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐮𝐛𝐛𝐢𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐭𝐞. Che fine fanno i prodotti già confezionati e i materiali acquistati prima di quella data? 𝐈𝐥 𝐌𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐡𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐅𝐀𝐐.

📌 I chiarimenti principali
• I 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐟𝐚𝐛𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟕 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨. Serve però poter documentare quando sono stati prodotti e informare correttamente i consumatori.
• Per 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐫𝐞 𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐡𝐞𝐥𝐟 𝐥𝐢𝐟𝐞 per gli alimenti la data di scadenza o il TMC, per gli altri prodotti la durata utile indicata.
• Anche 𝐞𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐞 𝐢𝐦𝐛𝐚𝐥𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢 già prodotti o acquistati rientrano nelle scorte esistenti. Il riferimento indicativo per esaurirli è di sei mesi, da adattare al settore e ai cicli di approvvigionamento.

Non si tratta di un via libera illimitato a materiali non conformi. È un equilibrio tra tutela del consumatore, esigenze operative ed esigenza di evitare sprechi.

🌱 Cosa cambia per i claim ambientali
Le dichiarazioni generiche come “green” o “ecologico” non bastano più senza basi adeguate. I marchi di sostenibilità devono poggiare su schemi di certificazione conformi oppure essere istituiti da autorità pubbliche. Gli impegni ambientali futuri vanno sostenuti da obiettivi misurabili e piani verificabili.

✅ Le priorità per le aziende sono cinque:
1. verificare i claim su prodotti, packaging, siti web e materiali promozionali;
2. mappare le scorte di prodotti finiti, etichette e imballaggi, separando quelle precedenti e successive al 27 settembre;
3. conservare le prove di produzione, confezionamento e acquisto;
4. pianificare l’aggiornamento delle etichette insieme a marketing, qualità, acquisti e produzione;
5. controllare la conformità di marchi e certificazioni ambientali.

In questo quadro le certificazioni indipendenti, se conformi ai requisiti, aiutano a rendere credibile la comunicazione ambientale. Su questi temi 𝐂𝐒𝐐𝐀 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ e alla prevenzione del greenwashing.

🔗 𝐈𝐥 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢.
greenwashing · Direttiva UE 2024/825 · claim ambientali · etichettatura ambientale · marchi di sostenibilità Ministero delle Imprese e del Made in Italy

14/10/2026

𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐢 𝐝𝐢 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢 𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢: 𝐝𝐚𝐥 𝟐𝟑 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝟏𝟕𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐫𝐢𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐢 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐨 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre, attua i 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 (𝐔𝐄) 𝟐𝟎𝟐𝟐/𝟏𝟔𝟒𝟒 𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐/𝟏𝟔𝟒𝟔. Riguarda i 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐞 come medicinali veterinari o additivi per mangimi, sui loro residui negli alimenti di origine animale e sulle sostanze vietate o non autorizzate.
Coinvolge allevamenti, mangimifici, macelli, stabilimenti di trasformazione, importatori e operatori che commercializzano 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐏𝐚𝐞𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐢.

📌 Le novità principali
• 𝐈𝐥 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐢 (𝐏𝐍𝐑) 𝐬𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢: un piano mirato basato sul rischio, un piano di sorveglianza con campionamento casuale e un piano dedicato a animali e prodotti importati da Paesi terzi.
• 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞, 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐢 “extrapiano”. Le aziende possono quindi essere campionate anche al di fuori della programmazione ordinaria.
• 𝐈𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐮𝐧 “𝐆𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐢” 𝐝𝐢 𝟏𝟑 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢. Campionamenti, esiti, cause delle non conformità e azioni correttive confluiscono nel sistema NSIS/RaDISAN.
• 𝐈𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐭𝐚, 𝐥𝐞 𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞. Servono a individuarne l’origine, attribuire le responsabilità e impedire che il problema si ripeta.
• Per 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 valgono controperizia e controversia previste dal D.Lgs. 27/2021. 𝐈 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫𝐢: 15 giorni per la controperizia documentale e 30 giorni per attivare la controversia davanti all’Istituto superiore di sanità.

𝐈𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝟏𝟓𝟖/𝟐𝟎𝟎𝟔. Le misure di controllo sui residui escono da quel testo, che continua a regolare il divieto di sostanze ormonali, tireostatiche e beta-agoniste.

🔎 𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞
Il decreto non introduce nuovi adempimenti generalizzati. Con 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐢 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐢, però, diventano più importanti alcuni aspetti già previsti dalla normativa:
• gestione e tracciabilità dei trattamenti veterinari;
• rispetto dei tempi di attesa e dei limiti massimi di residui;
• efficacia dell’autocontrollo e della gestione dei fornitori;
• registrazioni disponibili durante le verifiche ufficiali;
• procedure chiare per gestire le non conformità.
Si tratta di elementi che sostengono la conformità legislativa e che rafforzano anche la sicurezza dei prodotti e l’affidabilità delle filiere zootecniche.

▶️ 𝐍𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐂𝐒𝐐𝐀 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐢 𝐢𝐥 𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚̀, 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢. 𝐈𝐥 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐞̀ 𝐧𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨.
residui di farmaci veterinari · D.Lgs. 178/2026 · Piano nazionale residui · controlli ufficiali · sicurezza alimentare

Vuoi che la tua scuola/università sia in cima alla categoria Scuola/università a Thiene?
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.

Contatta la scuola/università

Indirizzo


Via San Gaetano, 74
Thiene
36016

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando CSQA Certificazioni pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Iscriviti

Ti avviseremo quando ci saranno novità su Thiene.