Computer Art Soc.Coop.
La mission della Computer Art è di offrire alle aziende i migliori prodotti e servizi nell’ambito
Computer Art nasce nel 1996 dall'entusiasmo di un gruppo di giovani che decidono di trasformare la comune passione per l'informatica in lavoro, realizzando la prima rete nel loro ufficio. Era il tempo dei Pentium "lisci" e dei K5, internet era accessibile solo pagando un abbonamento e la velocità era di 14 kbps. I progressi della tecnologia sono sotto gli occhi di tutti e, di pari passo, anche i soci della Computer Art hanno accresciuto le proprie competenze e acquisito nuove professionalità. Nel settore hardware l'aggiornamento è incessante per offrire sistemi rispondenti alle reali esigenze del cliente e sempre con elevato standard qualitativo, garantendo un efficiente servizio di assistenza. Ciò che abbiamo raggiunto è un traguardo importante, ma per noi è un "traguardo volante": ne cerchiamo sempre all'orizzonte uno nuovo da raggiungere e vediamo in ogni sfida un'opportunità di crescita. La Computer Art è ad Isernia presso il Centro Commerciale e Affari in Corso Risorgimento
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IO VS AI ..... Ho fatto "2 chiacchiere" con il fenomeno del momento: l'Intelligenza Artificiale ChatGPT. Grandi capacità ma non chiamatela intelligenza, non ancora per lo meno.
IO - conosci la normative sugli interessi per il ritardato pagamento?
AI- Sì, conosco la normativa sugli interessi per il ritardato pagamento.
In generale, gli interessi per il ritardato pagamento sono previsti dalla legge e possono variare in base al tipo di contratto o di transazione commerciale che è stato stipulato.
IO- è necessario che il debitore li richieda o devono essere corrisposti in automatico dal debitore?
AI - In base alla normativa italiana, gli interessi per il ritardato pagamento sono dovuti in automatico dal debitore e non è necessario che il creditore li richieda esplicitamente.
Infatti, l'articolo 118 della legge 4 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prevede che gli interessi per il ritardato pagamento sono automaticamente dovuti dal debitore, senza bisogno di solleciti o di comunicazioni da parte del creditore.
IO - sei sicuro che si tratti della legge 4 del 2019?
AI - Mi scuso per l'errore, mi sono confuso nella numerazione della legge. La normativa di riferimento per gli interessi per il ritardato pagamento è il Decreto Legislativo 231/2002, che attua la Direttiva Europea 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In particolare, l'articolo 5 del Decreto Legislativo 231/2002 stabilisce che gli interessi per il ritardato pagamento sono dovuti automaticamente dal debitore, senza bisogno di solleciti o di comunicazioni da parte del creditore.
Mi scuso per la confusione creata. Grazie per avermelo fatto notare.
IO - fammi vedere il testo dell'articolo che hai citato
AI - Certamente, ecco il testo dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 231/2002:
"1. Il creditore ha diritto a ottenere dal debitore, in aggiunta al pagamento del prezzo, interessi per il ritardo del pagamento a meno che il ritardo non sia imputabile al creditore medesimo.
2. Gli interessi sono dovuti a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessario alcun sollecito da parte del creditore.
3. La tasso di interesse applicabile è quello vigente ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, maggiorato di sette punti percentuali."
In sostanza, l'articolo stabilisce che il creditore ha diritto ad ottenere gli interessi per il ritardato pagamento dal debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, e che il tasso di interesse applicabile è quello stabilito dal decreto legislativo n. 241/1997 maggiorato di sette punti percentuali.
IO - quale fonte hai utilzzato?
AI - La fonte che ho utilizzato per il testo dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 231/2002 è il sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (http://www.gazzettaufficiale.it).
Il testo dell'articolo 5 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2003, ed è quindi disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale nella sezione "Normativa" sotto la voce "Decreto Legislativo 23 dicembre 2002, n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
IO - il Decreto Legislativo 23 dicembre 2002, n. 231 non esiste
AI - Mi scuso nuovamente per l'errore. Ho commesso un ulteriore errore di battitura. Il Decreto Legislativo corretto è il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che ha abrogato e sostituito il Decreto Legislativo 231/2002.
L'articolo 5 del Decreto Legislativo 192/2012 stabilisce la stessa disposizione citata in precedenza, ovvero che gli interessi per il ritardato pagamento sono dovuti automaticamente dal debitore, senza bisogno di solleciti o di comunicazioni da parte del creditore.
Mi scuso nuovamente per gli errori commessi.
IO - non esiste l'articolo 5 del decreto legislativo 192/2012, il decreto ha solo 3 articoli
AI - Mi scuso ancora per l'errore commesso. Lei ha ragione, il Decreto Legislativo 192/2012 è composto da soli 3 articoli e non prevede un articolo 5 come da me erroneamente indicato.
L'articolo corretto in cui viene disciplinato il tema degli interessi per il ritardo nel pagamento è l'articolo 4 del Decreto Legislativo 192/2012, che prevede quanto segue:….…… ( ho tagliato il contenuto)
Mi scuso per l'errore e spero di essere stato chiaro.
IO - le prime due frasi dell'ultima risposta sono contraddittorie
AI - Mi scuso per la confusione. Effettivamente, le prime due frasi della mia ultima risposta sono contraddittorie e mi rendo conto di aver commesso un errore nella mia esposizione.
Per chiarire la questione, l'articolo che disciplina la questione degli interessi per il ritardato pagamento è l'articolo 4 del Decreto Legislativo 192/2012, come indicato nella mia precedente risposta. L'articolo 5 non esiste e non prevede alcuna disposizione in merito.
Mi scuso nuovamente per il malinteso e spero di aver chiarito la questione in modo preciso e corretto.
IO - come è possibile se il Decreto Legislativo 192/2012 ha solo 3 articoli?
AI - Mi scuso ancora per l'errore nella mia precedente risposta. Il Decreto Legislativo 192/2012 effettivamente ha solo tre articoli, come Lei ha giustamente sottolineato. L'articolo che disciplina la questione degli interessi per il ritardato pagamento è l'articolo 4 del Decreto Legislativo 192/2012.
L'articolo 4 stabilisce che il creditore ha diritto ad ottenere dal debitore, in aggiunta al pagamento del prezzo, interessi per il ritardo del pagamento a meno che il ritardo non sia imputabile al creditore. Inoltre, gli interessi sono dovuti automaticamente dal debitore senza
IO - vabbè, sei de coccio!
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Isernia
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